1. I progetti sono selezionati solo se conformi alle indicazioni e agli obiettivi generali individuati nell'articolo 2, comma 1.
a) promuovere servizi ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che utilizzano ciclomotori e motocicli, realizzabili anche attraverso l'integrazione fra diverse amministrazioni locali;
b) favorire la collaborazione tra settore pubblico e settore privato;
c) prevedere la realizzazione, ove possibile, di opere stabili e durature;
d) prevedere una scansione temporale della realizzazione dell'opera, dell'iniziativa o dell'intervento;
e) prevedere idonee forme di promozione e divulgazione;
f) prevedere l'attinenza del progetto a uno o più degli obiettivi generali di cui al comma 1;
g) garantire l'adeguatezza degli interventi, delle azioni o delle iniziative a raggiungere le finalità perseguite dalla presente legge;
h) assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane nei confronti degli utilizzatori di ciclomotori e di motocicli.
3. Ulteriori criteri rispetto a quelli stabiliti dal comma 2 del presente articolo possono essere individuati dal Ministero dei trasporti in relazione agli obiettivi specifici indicati nei bandi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).