Art. 4.
(Criteri per la valutazione dei progetti).

      1. I progetti sono selezionati solo se conformi alle indicazioni e agli obiettivi generali individuati nell'articolo 2, comma 1.

 

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      2. I progetti devono attenersi ai seguenti criteri generali:

          a) promuovere servizi ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che utilizzano ciclomotori e motocicli, realizzabili anche attraverso l'integrazione fra diverse amministrazioni locali;

          b) favorire la collaborazione tra settore pubblico e settore privato;

          c) prevedere la realizzazione, ove possibile, di opere stabili e durature;

          d) prevedere una scansione temporale della realizzazione dell'opera, dell'iniziativa o dell'intervento;

          e) prevedere idonee forme di promozione e divulgazione;

          f) prevedere l'attinenza del progetto a uno o più degli obiettivi generali di cui al comma 1;

          g) garantire l'adeguatezza degli interventi, delle azioni o delle iniziative a raggiungere le finalità perseguite dalla presente legge;

          h) assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane nei confronti degli utilizzatori di ciclomotori e di motocicli.

      3. Ulteriori criteri rispetto a quelli stabiliti dal comma 2 del presente articolo possono essere individuati dal Ministero dei trasporti in relazione agli obiettivi specifici indicati nei bandi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).